La tassa di proprietà, comunemente nota come bollo auto, rappresenta un’imposta regionale obbligatoria che grava su tutti i proprietari di veicoli. Nonostante sia spesso oggetto di critiche e discussioni, il suo pagamento resta un dovere imprescindibile per chiunque possieda un’automobile. Tuttavia, sono in arrivo alcune novità che potrebbero modificare le regole attuali. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Bollo auto: come funziona?
Il bollo auto è strettamente collegato al possesso del veicolo, indipendentemente dal suo utilizzo effettivo. Ciò significa che il pagamento è dovuto anche se l’auto rimane inutilizzata o parcheggiata. Solitamente, la scadenza del bollo ricade nei mesi di aprile, agosto o dicembre, e il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla data di scadenza.

Per l’anno 2025, ad esempio, i termini per il pagamento sono fissati entro il 31 maggio, il 30 settembre o il 31 gennaio 2026. Queste scadenze sono fondamentali per organizzare al meglio i propri pagamenti e rispettare gli obblighi fiscali senza incorrere in sanzioni.
L’importo del bollo viene versato al PRA, ovvero il Pubblico Registro Automobilistico. Tuttavia, in caso di passaggio di proprietà, la situazione può cambiare e ci sono aspetti specifici da considerare per evitare errori o spiacevoli sorprese.
Bollo e passaggio di proprietà: cosa succede?
Nel caso di un passaggio di proprietà tra privati, l’obbligo di pagamento del bollo resta in capo al proprietario registrato fino alla data di scadenza dell’imposta. Se il bollo risulta scaduto prima del trasferimento, il vecchio proprietario è tenuto a saldare l’importo dovuto.

Successivamente, una volta completato il passaggio di proprietà, il nuovo proprietario assume la responsabilità del pagamento dei bolli futuri, assicurandosi di rispettare le scadenze per evitare sanzioni o complicazioni amministrative.
È comunque possibile che venditore e acquirente trovino un accordo privato per suddividere le spese relative al bollo, come ad esempio il rimborso della quota residua o la copertura del nuovo bollo da parte del venditore. In questi casi, la soluzione viene concordata tra le parti in base alle rispettive esigenze.
Quanto costa il passaggio di proprietà?
Generalmente, le spese per il passaggio di proprietà sono a carico dell’acquirente, che deve recarsi presso lo Sportello Telematico dell’Automobilista, gli uffici della Motorizzazione Civile o le delegazioni ACI per avviare la pratica. Oltre alle procedure amministrative, sono previsti dei costi specifici da sostenere.

L’importo fisso ammonta a 85,2 euro e comprende: la quota destinata all’ACI, l’imposta di bollo per la registrazione dell’atto al PRA, l’imposta di bollo per il rilascio del nuovo Documento Unico di Circolazione e i diritti di motorizzazione. A questi si aggiungono ulteriori spese.
Va infatti considerata anche l’imposta provinciale di trascrizione, il cui valore varia in base alla potenza del veicolo, alla provincia di riferimento e alla regione di residenza del nuovo proprietario. Solo dopo aver sommato tutte queste voci si ottiene il costo complessivo dell’operazione.
Cosa succede se si paga il bollo in ritardo
Nel caso in cui il bollo venga pagato in ritardo, si incorre nel pagamento di interessi e sanzioni, che fanno aumentare l’importo dovuto rispetto alla cifra originaria. Tuttavia, è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare la propria posizione pagando una sanzione ridotta.

In caso di mancato o omesso pagamento, le sanzioni applicate attraverso il ravvedimento operoso sono generalmente contenute e permettono di evitare controlli più approfonditi da parte delle Forze dell’Ordine o dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, in situazioni più gravi, possono insorgere conseguenze di maggiore entità.
L’ammontare delle sanzioni e degli interessi di mora dipende dal numero di giorni di ritardo. Se il mancato pagamento si protrae per oltre tre anni, si rischia di essere sottoposti ad accertamento fiscale, con la possibilità di ricevere una cartella esattoriale da saldare entro sessanta giorni dalla notifica, pena l’aumento ulteriore della mora.